Lo 0,30%
Lo 0,30% è un contributo Inps per formazione che ogni impresa versa obbligatoriamente all’Inps per tutti i lavoratori e soci lavoratori inquadrati come dipendenti. Anche i dirigenti inquadrati come dipendenti versano questo contributo.
Contributo Inps per formazione
Lo 0,30% per la formazione è stato istituito dalla Legge 845/78, articolo 25, e denominato contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Dal 2015 è ricompreso all’interno della NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego).
In seguito all’entrata in vigore della legge 92/2012 di riforma del mercato del lavoro, che ha istituito l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASPI), a partire dal 1 gennaio 2013 sono state ampliate le categorie di lavoratori per i quali, per intero o parzialmente, dovrà essere versato lo 0,30%.
Nel 2015, con il Decreto Legislativo 04/03/2015 n.22, l’Aspi è stata sostituita dalla NASpI, la nuova forma di sostegno al reddito destinata ai lavoratori subordinati che avranno perduto involontariamente l’occupazione a partire dal 1° maggio 2015.
Nel decreto non è introdotta alcuna modifica inerente il contributo dello 0,30%.
Aderendo a Fon.Coop, le imprese autorizzano l’Inps a versare lo 0,30% direttamente al Fondo, che lo utilizza per il finanziamento piani formativi e la loro formazione continua.
Le imprese che non aderiscono ad alcun Fondo continuano comunque a versare il contributo all’Inps.
Chi versa 0,30%
La Circolare Insp n. 140 del 14 dicembre 2012 specifica le norme relative al versamento, da parte dei datori di lavoro, dei contributi obbligatori per l’ASPI, compreso lo 0,30%.
I lavoratori dipendenti del settore privato, indipendentemente dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato, e i soci lavoratori di cooperativa, che abbiano stipulato con la stessa un contratto di lavoro subordinato ai sensi della legge n. 142/2001, versano già lo 0,30%.
A partire dal 1 gennaio 2013 verseranno, per intero o parzialmente con allineamento graduale, i lavoratori dipendenti come indicato nella seguente tabella.
TIPOLOGIA DI ADERENTE | 0,30% |
---|---|
Apprendisti | SI |
Soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR n. 602/70, in quanto l’art. 2, co. 38 della legge 92, nel modificare l’art. 1, comma 1, del citato Decreto, ha aggiunto l’ASPI alle forme di previdenza ed assistenza sociale applicabili ai soci |
SI |
Soci di cooperative della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/58 |
SI |
Le categorie del personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato |
SI |
I titolari di contratto a progetto ed i professionisti con partita iva non versano lo 0,30%.
I lavoratori con contratto di lavoro interinale (o in affitto) non versano lo 0,30% in quanto, come stabilito dalla legge n. 196/1997 (c.d. “Legge Treu”) e successivamente dalla legge n. 30/2003 (c.d. “Legge Biagi”), l’impresa è obbligata a versare un contributo pari al 4% della retribuzione lorda per finanziare percorsi di qualificazione e riqualificazione attraverso un Fondo bilaterale dedicato (Formatemp).