FAQ

  • Quesito n. 1 del 3 novembre 2016

     

    “in merito alla gara in oggetto siamo a scriverLe per chiedere il seguente chiarimento:

    – per il requisito relativo al possesso della certificazione EN ISO 27001 (requisiti di capacità tecnico-professionale), è sufficiente essere in possesso della certificazione 27001 oppure tale certificazione deve esplicitamente riportare anche la dicitura ‘per servizi di conduzione server farm’?.

     

    CHIARIMENTO al Quesito n. 1

    È sufficiente che il possesso della certificazione UNI CEI ISO/IEC 27001 sia posseduto da Società con il dominio di certificazione riferito al settore 33 “Information technology”. Pertanto non è obbligatorio che nel dominio di certificazione sia riportata la dicitura “per servizi di conduzione server farm”.

     

  • Quesito n. 2 del 10 novembre 2016

     

    “Alla Cortese Attenzione del RUP Dott. Francesco Agostino

    Si richiede a codesta stazione appaltante la possibilità per il Concorrente di presentare tutta la documentazione sottoscritta digitalmente, in alternativa alla sottoscrizione autografa in cartaceo, laddove il Legale Rappresentante e/o procuratore siano provvisti di certificati di firma digitale in corso di validità, rilasciati da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale (c.d. AgID) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.

    In caso di accoglimento della richiesta si specifica che la documentazione, fermo restante l’organizzazione richiesta per le buste contenute nel plico generale, sarebbe fornita su supporti CD-Rom non riscrivibili.

    Distinti saluti.”

     

    CHIARIMENTO n. 2

    In riscontro al quesito n. 2, sopra riportato per esteso, si rappresenta la possibilità per il Concorrente di sottoscrivere digitalmente e produrre su supporto CD-Rom tutta la documentazione prescritta dal Bando di gara avendo cura di assicurare, in ogni caso, il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni per la presentazione delle offerte di cui alla Sez. IV.8) del Bando medesimo.

  • Quesito n. 3 dell'11 novembre 2016

     

    Buonasera,

    in relazione alla Vs comunicazione, in allegato, ed in considerazione del fatto che il giorno 15 p.v  risulta essere termine ultimo fissato da codesta stazione appaltante per porre eventuali chiarimenti  (rif. IV.12 Chiarimenti del bando di gara), si richiede breve proroga di 3 gg lavorativi per la sottomissione dei quesiti, ovvero il 18 novembre ore 12.00 e conseguentemente proroga di 3 giorni lavorativi nella presentazione dell’offerta, ovvero 30 novembre ore 12.00.

    In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti

    CHIARIMENTO n. 3

    In riferimento alla Vs istanza ricevuta a mezzo pec in data 11 novembre u.s., il Fondo, anche in virtù delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, ritiene di prorogare i termini previsti dagli atti di gara per la presentazione dei suddetti chiarimenti, fissando al 17 novembre p.v. il termine ultimo per le istanze di cui al punto IV.12) del Bando di gara.

    Le risposte ai quesiti saranno pubblicate entro il 18 novembre 2016.

    Tuttavia, non si ritiene di posticipare il termine previsto per la presentazione delle offerta che, pertanto, rimane fissato al 25 novembre 2016, ore 12:00 come riportato nel Bando di gara  al punto IV.5).

  • Quesito n. 4 del 15 novembre 2016

     

    Con riferimento al paragrafo III.2.1) del Bando di gara, si chiede di confermare che il requisito “Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività redazionali, attinenti all’oggetto dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. n. 50/2016.” sia da intendersi riferito al codice CPV 72514300-4 della gara, ovvero ai “Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici

    CHIARIMENTO N. 4 DEL 16 NOVEMBRE 2016

    Si conferma che il requisito “Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per attività redazionali, attinenti all’oggetto dell’appalto, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. n. 50/2016.” è da intendersi riferito al codice CPV 72514300-4 della gara, ovvero ai “Servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici.

     

  • Quesito n. 5 del 15 novembre 2016

     

    1) Il Bando di gara, punto IV.8.1.), lett. B.1), stabilisce che la busta “A- Documentazione amministrativa” debba contenere, a pena di esclusione, il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/00. Tuttavia, l’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, dispone che “le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”.Pertanto si chiede di confermare che, ai fini della partecipazione alla presente procedura, possa essere prodotta copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. corredata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., ovvero, una dichiarazione sostitutiva di certificato di iscrizione dell’impresa presso la C.C.I.A.A. resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

    2) Si chiede di confermare che in luogo della documentazione/dichiarazioni richieste alla sezione IV.8.1), lettere A); B); B1); B11); B12) del Bando di gara l’Operatore economico possa produrre il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

    3) Si chiede di confermare che con riguardo a quanto richiesto nella sezione IV.8.1), lett. A) del bando di gara in caso di costituendo RTI possa essere resa una dichiarazione a firma congiunta da parte dei legali rappresentanti di tutti i componenti che costituiranno il raggruppamento con cui si chiede di partecipare alla presente procedura manifestando la volontà di partecipare sotto forma di costituendo RTI e una dichiarazione per ciascuna azienda componente il RTI, sottoscritta e timbrata dal rispettivo legale rappresentante, con cui ciascuna azienda dichiara separatamente il proprio possesso dei requisiti di cui alla Sezione III del bando di gara.

    4) Si chiede di confermare che l’operatore economico, nell’ottemperare all’obbligo di indicazione della terna dei subappaltatori, possa indicare una terna di subappaltatori per ogni parte del servizio che si intende subappaltare e che ciascuna terna possa essere composta di uno o più componenti in comune. Si chiede inoltre di chiarire se, in caso di partecipazione alla presente procedura sotto forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituendo, l’indicazione della terna dei

    subappaltatori debba essere effettuata da ognuna delle imprese facenti parte del Raggruppamento o se, viceversa, l’obbligo di indicazione della terna debba intendersi riferito al Raggruppamento nel suo complesso potendo, in quest’ultimo caso, essere resa un’unica dichiarazione sostitutiva in cui viene indicato quanto richiesto nella sez IV.8.1 lett B.12) del bando di gara, sottoscritta e timbrata congiuntamente da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del Raggruppamento.

    5) Si chiede di confermare che l’elenco completo di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016, rispetto cui vengono rese le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione non debba essere indicato in fase d’offerta, ma verrà richiesto al concorrente che risulterà primo nella graduatoria provvisoria ed al concorrente che segue nella medesima graduatoria, prima dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltante.

    6) A fronte delle difficoltà interpretative relative all’esatta portata dell’art. 80, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 si chiede di esplicitare quali siano i “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci” ivi indicati. Più precisamente si chiede di confermare quanto segue: – la dichiarazione circa la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere resa dal legale rappresentante nei confronti di tutti i componenti del consiglio di amministrazione o solamente nei confronti dei consiglieri muniti di poteri di rappresentanza? -la dichiarazione circa la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 deve essere resa dal legale rappresentante anche nei confronti del collegio sindacale, dei membri dell’organismo di vigilanza (ove previsto ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 231/2001) e dei Procuratori Speciali? – la dichiarazione circa la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 deve essere resa anche nei confronti dell’amministratore unico del socio di maggioranza persona giuridica?

    7) Si chiede conferma dell’interpretazione secondo la quale si definisce:  Hosting: l’utilizzo di server virtuali (macchine logiche) insistenti su una o più macchine fisiche  Housing: l’utilizzo di uno o più server fisici corredati di servizi di infrastruttura (rete, alimentazione elettrica, ecc.) e connessione ad internet

     

    8) Si chiede conferma che l’adozione del modello di servizio Housing o Hosting sia demandata alla scelta tecnica dell’offerente.

     

    CHIARIMENTO N. 5 DEL 16 NOVEMBRE 2016

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 1), si conferma la possibilità per l’operatore economico di produrre la documentazione di cui alla Sezione IV.8.1), lett. B.1) con le modalità di cui all’art. 15 della L. n. 183/2011.

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 2), si conferma che per le dichiarazioni di cui al punto IV.8.1) del Bando di gara l’operatore economico potrà utilizzare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) secondo quanto previsto dall’art. 85, D.lgs. n. 50/2016.

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 3), si precisa che nel caso di concorrente rappresentato da raggruppamento temporaneo da costituirsi, la domanda di partecipazione di cui alla Sezione IV.8.1), lett. A) deve indicare la volontà a partecipare nella forma di raggruppamento ed essere sottoscritta e timbrata dai legali rappresentanti di tutti i componenti che costituiranno il raggruppamento medesimo. Le dichiarazioni di cui alla Sezione III del Bando di gara vanno dichiarate dal legale rappresentante di ciascun componente del costituendo RTI così come prescritto dal Bando di gara alle Sezioni IV.8.1), lett. B) e IV.8.1.1).

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 4), si precisa che come prescritto dall’art. 105, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico che intende avvalersi del subappalto è tenuto ad indicare la terna di subappaltatori per ciascuna parte delle prestazioni oggetto del contratto di appalto che intende affidare a terzi. La composizione di ciascuna terna potrà prevedere l’indicazione di uno o più componenti in comune, ove gli stessi siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.Nel caso di RTI costituendo si precisa che l’obbligo di cui all’art. 5, comma 6, D.lgs. n. 50/2016 può ritenersi riferito al Raggruppamento nel suo complesso, mediante un’unica dichiarazione sostitutiva, sottoscritta e timbrata congiuntamente da parte di tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del costituendo Raggruppamento, in cui viene indicato quanto richiesto nella Sezione IV.8.1), lett B.12) del Bando di gara.

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 5), si precisa che le dichiarazioni di cui all’art. 80 devono essere riferite ai soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti che sarà richiesto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 6), si rinvia integralmente a quanto prescritto dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e al Comunicato del Presidente dell’ANAC del 26 ottobre 2016 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”.

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 7 si conferma e si ribadisce che il fornitore dovrà erogare il Servizio di Hosting e di Housing del Sistema GIFCOOP, del Sito Istituzionale e della Posta Elettronica. Il fornitore ha l’obiettivo di predisporre l’architettura Hardware, Software di base e di ambiente necessaria per consentire l’erogazione almeno degli ambienti applicativi del descritto nel Capitolato Tecnico (cap. 3 “Descrizione del Sistema attuale”)

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 8 si conferma che l’adozione del modello di servizio Housing o Hosting è demandata alla scelta tecnica dell’offerente.

  • Quesito n. 6 del 15 novembre 2016

     

    1) Capitolato tecnico Paragrafo 2.1.4, pag. 8:

    Trasversalmente sono presenti attività interagenti con:

    * INPS (…)

    * il Ministero del Lavoro (…)

    * gli Enti e operatori esterni (…)

    Paragrafo 5.1.4, pag. 57, ultimo capoverso:

    Il fornitore dovrà, inoltre, garantire un’adeguata interfaccia con i gestori di reti esterne (…)

    Si chiede di chiarire quali connettività extra DC/Internet sono attive, o devono essere previste, per

    consentire il funzionamento del sistema GifCoop e quali caratteristiche devono avere (ampiezza di banda,

    con Backup, in HA, ecc…).

    2) Capitolato tecnico Paragrafo 3.2.10, ultimo capoverso, pagina 32:

    I dati, secondo i protocolli previsti, devono essere inviati per la verifica sul portale NEXUS, gestito da ISFOL, e su supporto magnetico al MLPS.

    Si chiede di fornire il dettaglio di cosa si intende per “su supporto magnetico al MLPS”.

    3) Si chiede di indicare quanti sistemi del servizio di housing devono essere previsti allo start-up.

    4) Si chiede di indicare qual è il capacity plan per la durata contrattuale.

    5) Si chiede di specificare se per il Tier 3 del DC è obbligatorio fornire il documento di certificazione oppure è sufficiente una dichiarazione che soddisfi i requisiti Tier 3.

    6) Si chiede di confermare che la conservazione sostitutiva è un servizio che deve essere erogato direttamente dal fornitore, e in caso affermativo di specificare quale spazio disco deve essere previsto e qual è il capacity planning per la durata contrattuale.

     

    CHIARIMENTO N. 6 DEL 16 NOVEMBRE 2016

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 1), attualmente i servizi per Fon.Coop sono esposti su Internet tramite un firewall cluster HA a due nodi attestati ad 1 Gbps sul backbone nazionale di Telecomitalia.

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 2), per supporto magnetico si intende un CD.

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 3), il numero di sistemi dipende dalla soluzione proposta dal fornitore.

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 4), il fornitore dovrà descrivere un Capacity planning adeguato secondo quanto riportato ai paragrafi 5.1.4,  5. 1. 5. 2,   5. 1. 5. 9  e  5. 1. 5. 12 del Capitolato Tecnico.

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 5), è sufficiente una dichiarazione che soddisfi i requisiti Tier 3.

    In risposta al quesito, e in particolare al punto 6), la conservazione sostitutiva è un servizio che deve essere erogato direttamente dal fornitore. Attualmente il servizio non è erogato. Il fornitore dovrà indicare l’infrastruttura che intende mettere a disposizione per tale servizio, comprensivo degli strumenti di governo, quali il capacity planning.

     

  • Quesito n. 7 del 16 novembre 2016

     

    Buongiorno,
    in relazione alla gara: Procedura aperta: affidamento dei servizi di Hosting ed Housing del Sistema Informativo Gifcoop e relativa manutenzione correttiva ed evolutiva CIG 68416861E5 si formulano le seguenti richieste di chiarimenti:

    1. Sistema di gestione documentale (SCRIPTA)
    Si chiedono approfondimenti tecnici in relazione al sistema di gestione documentale Scripta e sul sistema di conservazione digitale a norma in uso presso Fon.Coop.
    In particolare, si chiedono chiarimenti relativamente a:
    – tecnologia utilizzata (base dati, application server, etc),
    – architettura (installazione su una macchina, installazione a più livelli, etc),
    – linguaggio con cui sono realizzati i due sistemi,
    – tipologia di sviluppo:

    * prodotto standard open source. In questo caso di richiede l’URL del sito ufficiale;
    * branch custom a partire dal prodotto standard open source, di cui Fon.Coop possiede i sorgenti;
    * prodotto custom, di cui Fon.Coop possiede i sorgenti;

    – numero medio di documenti registrati nel sistema documentale per anno,
    – dimensione media dei file associati a ciascuna registrazione,
    – dimensione complessiva della base dati del sistema di gestione documentale.
    Si richiede conferma che i servizi di marcatura temporale e si conservazione digitale a norma siano a carico di Fon.Coop.

    2. Livello di difettosità del sistema informativo GIFCOOP
    Al fine di dimensionare correttamente il servizio di manutenzione correttiva ed adeguativa, si richiede di fornire indicazioni quantitative di massima sul livello di difettosità del sistema Gifcoop, ad esempio il numero medio su base mensile di segnalazioni di difetti sul sistema Gifcoop, l’effort medio per la loro risoluzione e l’andamento temporale del livello di difettosità del sistema Gifcoop.

    3. Unità di misura colonna “dimensione dati”
    In relazione alla tabella 8 a pagina 35 del capitolato tecnico si chiede conferma dell’unità di misura della colonna “DIMENSIONE DATI”. Dall’analisi delle informazioni, riteniamo probabile infatti che l’unità corretta sia “Byte” e non “Mbyte”.

    4. Formula per il calcolo del periodo di osservazione
    In relazione alla formula presente nella tabella 17 a pagina 65 del capitolato tecnico, si chiede conferma della correttezza della formula per il calcolo del parametro T (periodo di osservazione). Analizzando la formula, infatti, riteniamo probabile che il parametro T si riferisca ad un periodo temporale di quattro mesi e non ad un mese.

    5. Servizio di housing
    In relazione al paragrafo 5 5.1.2.3 del capitolato tecnico, si chiede conferma relativamente al servizio richiesto.
    In particolare, si richiede di specificare se viene richiesto un servizio di “housing”, vale a dire la concessione in locazione di uno spazio fisico, all’interno di appositi rack, dove inserire il server di proprietà Fon.Coop, oppure la locazione dei server stessi (di fatto un servizio di “hosting”).

    6. Gestione picchi
    A pagina 18 del capitolato tecnico è scritto che “il Sistema Gifcoop consente la GESTIONE di eventuali picchi di accesso contemporaneo da parte degli utenti alla modulistica on-line in prossimità di tali scadenze”.
    Si chiede un chiarimento relativamente al significato che si deve attribuire al termine “gestione”: va inteso come dimensionamento del sistema per garantire adeguate performance in presenza dei picchi di accesso in prossimità delle scadenze?

    7. Subentro
    In relazione alla fase di subentro iniziale, si chiede conferma delle seguenti affermazioni:
    – I servizi di manutenzione correttiva/adeguativa/migliorativa, dihelp desk e di hosting saranno erogati dall’aggiudicatario al termine delle attività di subentro (entro 90 giorni dalla data di avvio del contratto).
    Fino a tale data i servizi saranno erogati dal fornitore uscente.
    – I canoni per i servizi di cui al punto precedente saranno corrisposti a partire dalla data di conclusione della fase di subentro.
    – Escludendo l’eventuale ricorso alla proroga contrattuale (ulteriori 12 mesi rispetto al contratto base), il numero di canoni per i servizi di cui al primo punto ammonta a 24, e saranno corrisposti per 24 mesi a partire dalla data di conclusione della fase di subentro.

    In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

     

    CHIARIMENTO n. 7 del 18 novembre 2016

    In riscontro al quesito n. 7, sopra riportato per esteso, si riportano i seguenti approfondimenti tecnici.

    Punto 1
    Sistema di gestione documentale (SCRIPTA).
    • Sviluppato in ambiente J2EE con il framework Jakarta Struts; la parte di presentazione è realizzata utilizzando le Java Server Page (JSP); l’applicazione è portabile su tutti i sistemi operativi, tutti i principali application server/servletcontiner, i principali RDBMS. Scripta utilizza la base dati di GIFCOOP
    • L’installazione di Scripta è su una macchina dedicata
    • Tipologia di sviluppo:
    * prodotto custom, di cui Fon.Coop possiede licenza d’uso illimitata;
    • 77.229 è il numero medio di file caricati nel sistema documentale nel 2015 e 2016,
    • 16.085,5 è il numero medio di file caricati (esclusi file caricati da Amministratori) nel sistema documentale nel 2015 e 2016
    • 5.231 è il numero degli utenti registrati
    • 56,5994 GB è la dimensione totale dei file caricati
    • 18,005 GB è la dimensione totale dei file caricati (esclusi file caricati da Amministratori)
    • 6,35 Megabyte è la dimensione dei file media nel 2015 e 2016 dei file per tutti gli utenti registrati
    • Circa 152,5 GB è la dimensione complessiva della base dati del sistema di gestione documentale

    Sistema di Conservazione sostitutiva
    Il modulo di conservazione sostitutiva Gifcoop è stato progettato per l’utilizzo del servizio DocFly di Aruba.
    La tecnologia utilizzata è quella descritta per il prodotto Scripta.
    II pacchetto di versamento generato è basato su standard regolamentati dalla normativa vigente. In tal senso gli standard potrebbero essere riutilizzati con altri gestori di documentazione sostitutiva, fermo restando che la logica di realizzazione del sistema è attualmente basato su requisiti Aruba, il provider previsto in fase di progettazione.
    Si conferma che i servizi di marcatura temporale e di conservazione digitale a norma sono a carico di Fon.Coop.
    In ogni caso il Fondo valuterà soluzioni alternative proposte dagli offerenti relativamente anche alle tecnologie di Gestione Documentale e di Sistema di Conservazione digitale attualmente disponibili in GIFCOOP.

    Punto 2
    Relativamente al livello di difettosità del Sistema Informativo GIFCOOP si riportano le seguenti informazioni:
    • 17 è il numero medio su base mensile di segnalazioni di difetti sul sistema Gifcoop
    • 4 ore è l’effort medio per la risoluzione dei difetti
    • L’andamento temporale di difettosità, riportata al primo punto, è costante negli ultimi dodici mesi

    Punto 3
    Si conferma che l’unità di misura è il Byte.

    Punto 4
    Si conferma che il parametro T si riferisce ad un periodo temporale di quattro mesi.
    Punto 5
    Il servizio richiesto (Housing/Hosting) è relativo alla gestione del Sistema Informativo GIFCOOP di proprietà del Fondo, così come descritto nel Capitolato Tecnico e nel seguito riportato;
    • Sistema Web di Gestione Banche Dati Imprese Aderenti da “netinps.it” con integrazione su Banca Dati Piani Formativi per la Formazione Continua
    • Sistema Web di Gestione dei Piani Formativi per la Formazione Continua
    • Lo Strumento di CRM: SugarCRM
    • Lo Strumento di Business Intelligence: Pentaho
    • Il Portale Istituzionale: www.Foncoop.coo
    • Il Sistema di Gestione documentale: Scripta
    • Il Sistema di Conservazione Sostitutiva a Norma di Legge
    • Il Sistema per la Elaborazione dei dati di Monitoraggio dei Piani Formativi
    Il Sistema applicativo GIFCOOP deve essere installato e configurato sulla tecnologia messa a disposizione del fornitore, presso una sua server farm, e reso fruibile dall’utenza.

    Punto 6
    Si, va inteso come dimensionamento del sistema per garantire adeguate performance in presenza dei picchi di accesso in prossimità delle scadenze.

    Punto 7
    Si confermano i primi due punti.
    Relativamente al terzo punto si precisa che il numero di canoni per i servizi, di cui al primo punto della richiesta di chiarimento, ammonta a 24, e saranno corrisposti per 24 mesi a partire dalla data di avvio della gestione del sistema GIFCOOP, a conclusione della fase di subentro.

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