FAQ
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QUESITO N. 1 dell’8 novembre 2016
“Oggetto: Gara per servizio valutazione ex post III.4
Con la presente si richiede se una azienda può avvalersi dei requisiti relativi alle capacità tecnico professionale posseduti da un professionista iscritto ad un albo professionale e socio della stessa azienda. III.4”.
CHIARIMENTO n. 1
In riscontro al quesito n. 1, sopra riportato per esteso, si precisa che il Bando di gara alla Sez. III.4) ha chiaramente stabilito che “Per partecipare alla gara l’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:
a) “aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2014/2013) almeno 2 (due) incarichi per servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando intendendosi per servizi analoghi i servizi di verifica di piani formativi con Pubbliche Amministrazioni, Enti territoriali o committenti privati” prevedendo altresì, che per i requisiti di capacità tecnico-professionale, nei limiti e con le modalità previste dalla legge vigente, l’operatore economico potrà utilizzare l’istituto dell’avvalimento.
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QUESITO N. 2 dell’11 novembre 2016
“Oggetto: Quesito sul Bando per il servizio di verifica e controllo ex post dei piani formativi finanziati da Fon.Coop”.
si riportano di seguito alcuni quesiti sull’Avviso Pubblico in oggetto
1) Può essere considerato “incarico di verifica di piani formativi” anche la partecipazione attiva in qualità di delegato (dalla Società beneficiaria del finanziamento) per la realizzazione di attività di monitoraggio, verifica e rendicontazione nell’ambito di attività formative finanziate da PA?
La Società in questione infatti, ha svolto le suddette attività nell’ambito del Bando ADA della Regione Lazio per diversi piani formativi presentati da altrerttante Società beneficiarie.
2) Il fatturato pari a € 80mila per attività di servizi di verifica ex post realizzati per PA si compone quindi, in parte degli incarichi sopracitati, ed in parte da attività di verifica (anche in loco) di progetti cofinanziati da FESR, non necessariamente relativi ad attività formative; è corretto?
3) Nel caso di ATI/ATS sono necessarie 2 referenze bancarie per Società o 2 referenze in totale?
4) Se un componente dell’ATI/ATS ha un solo c/c bancario presso un istituto bancario, da chi altro dovrebbe ottenere la seconda referenza?
CHIARIMENTO n. 2
In riscontro al quesito n. 2, sopra riportato per esteso, e in particolare i punti 1) e 2), il Fondo richiede una maggiore puntualizzazione da parte del Concorrente in ordine alle attività che sarebbero state oggetto di delega. Con riferimento al punto 3), si precisa che in caso di RTI già costituito, il possesso del requisito di cui al punto III.3.5) dovrà essere posseduto dal concorrente indicato quale mandante del Raggruppamento. In caso di RTI costituendo, invece, il requisito dovrà essere posseduto e dichiarato da ciascuno dei componenti del futuro Raggruppamento. Con riferimento al punto 4), si precisa il Bando ha chiaramente previsto, in conformità alla normativa vigente, che “Ciascun partecipante dovrà, altresì, produrre almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o da intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, atte a dimostrare l’idoneità finanziaria dell’impresa per l’esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione”.
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QUESITO N. 3 del 14 novembre 2016
“Con riferimento al bando di gara di cui all’oggetto, con la presente siamo a formulare le seguenti richieste di chiarimenti:
1. Al punto II.1.3 si riporta che “I professionisti contatteranno i soggetti da sottoporre alla verifica ex post per concordare la visita e, in un termine di 7 giorni procederanno alla verifica amministrativa che ………………”
Domanda: il termine di 7 giorni decorre dalla data di ricevimento dal fondo dell’elenco dei dati del campionamento o dalla data fissata per la visita? Se ad esempio il giorno X il fondo invia all’aggiudicatario i dati del campionamento, la visita deve essere pianificata entro il giorno X+7? In caso di risposta affermativa, cosa succede se il soggetto sottoposto a verifica non è disponibile entro il giorno X+7?
2. Al punto II.5.1 è indicata la fascia dei compensi unitari ed il valore complessivo di Euro 160.000.Domanda: sulla base del numero dei piani suddivisi per fascia (vedere punto II.1.1) e dell’importo unitario per fascia (vedere punto II.5.1) si ottiene l’importo di Euro 88.000 per anno e quindi Euro 176.000 per la durata di 24 mesi mentre l’importo a base d’asta è di Euro 160.000. Nel momento in cui la gara viene aggiudicata, cosa succede al raggiungimento dell’importo indicato in offerta con un numero di piani verificati inferiore a n. 500?”.
CHIARIMENTO n. 3
In riscontro al quesito n. 3, sopra riportato per esteso, in particolare rispetto al punto 1) si chiarisce che il termine di 7 giorni decorre dal momento della comunicazione da parte del Fondo dei piani da verificare, sicché da tale comunicazione non dovranno intercorrere più di 7 giorni per fissare gli appuntamenti con i soggetti beneficiari che saranno sottoposti a verifica; in caso di non disponibilità di uno o più beneficiari l’aggiudicatario dovrà segnalare al Fondo le criticità per minimizzare i tempi per la realizzazione del controllo.
In merito al punto 2), il numero dei piani è puramente indicativo così come la relativa indicazione delle fasce di finanziamento. Il compenso spettante all’aggiudicatario in un anno sarà determinato dal numero dei piani controllati e in base alle diverse fasce di finanziamento.
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QUESITO N. 4 pervenuto in data 16 novembre 2016 (oltre il termine previsto dagli atti di gara)
“Buonasera,
in relazione al precedente quesito, da Voi pubblicato come n. 2, siamo a chiarire che:
una delle attività che potrebbero concorrere al possesso dei requisiti tecnici professioni relativamente ai piani formativi è stata maturata attraverso la collaborazione con società beneficiarie di progetti ADA (Bando della Regione Lazio per la crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua) le quali ci hanno delegato le attività di progettazione, gestione e rendicontazione. Tali attività (ed in particolare quella di rendicontazione) risponde al requisito III.4.1?
In caso affermativo, è necessario presentare una specifica dichiarazione o è sufficiente indicarle in una lista da inserire nell’offerta tecnica?
Nel caso di ATI costituenda l’avvalimento può essere fatto tra mandataria e mandante o necessariamente da una Società “terza” (esterna alla costituenda ATI)?
Grazie per la cortese disponibilità.
Distinti saluti”.
CHIARIMENTO n. 4
In riscontro al quesito n. 4, sopra riportato per esteso, in particolare rispetto alla prima domanda si chiarisce che il Bando di gara, alla Sezione III.4.1) ha chiaramente stabilito che per partecipare alla gara l’operatore economico deve possedere i seguenti requisiti:
a) aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2014/2013) almeno 2 (due) incarichi per servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando intendendosi per servizi analoghi i servizi di verifica di piani formativi con Pubbliche Amministrazioni, Enti territoriali o committenti privati.
In merito all’ulteriore domanda l’art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 chiarisce che l’operatore economico potrà avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento.