FAQ

  • Quesito n. 1 del 21/05/2019 - OGGETTO: Destinatari – Soggetto terzo delegato

     

    Quesito n. 1 del 21/05/2019

    OGGETTO: Destinatari – soggetto terzo delegato

    In merito all’Avviso 44 Smart si chiede:

    a) è possibile far partecipare alla formazione in aula (con classe già composta da almeno 3 dipendenti a busta paga) il titolare di impresa individuale o il socio di snc che non risultano percettori di compenso a busta paga (ma secondo altre modalità)? In caso affermativo il titolare o socio che si aggiunge ai 3 dipendenti va a determinare un totale destinatari pari a 4, andando così ad incidere anche sul calcolo del rapporto tra contributo richiesto e numero di destinatari?

    b) se il piano viene presentato direttamente dall’azienda beneficiaria, rimane il limite del 30% per la delega a soggetti terzi o questo limite vale solo in caso di presentazione da parte di enti attuatori terzi rispetto all’impresa beneficiaria?

    Chiarimenti al quesito n. 1 del 21/05/2019

     

    a) Come previsto dall’Avviso al capitolo 4:
    “Sono destinatari dei piani:

    1. soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (con qualsiasi forma contrattuale);
    2. dipendenti inclusi apprendisti;
    3. lavoratori in ammortizzatori sociali;
    4. lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga;

    dei soggetti beneficiari”.

    Pertanto non possono essere destinatari i soggetti indicati (titolare impresa individuale e/o socio di s.n.c.) ma solo eventualmente come “uditori” dei percorsi formativi previsti dal piano. Non essendo destinatari (quindi non indicati nella tabella organico e destinatari) non saranno conteggiati per determinare il rapporto tra contributo richiesto e destinatari.

    b) Al capitolo 3.4 dell’Avviso si indica che la delega a soggetti terzi è subordinata a questa condizione “…che il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano” (come previsto dalla Circolare n. 1 del 10/04/2019 dell’ANPAL) indipendentemente dalla tipologia di soggetto proponente (quindi anche nel caso di presentazione da parte delle imprese beneficiarie). E’ specificato “valore complessivo” pertanto la sommatoria delle attività affidate in delega a più soggetti terzi delegati non deve superare il limite del 30% del valore del piano.

     

  • Quesito n. 2 del 29/05/2019 - OGGETTO: Economicità – tipologie attività

     

    QUESITO N. 2 del 29/05/2019

    OGGETTO: Economicità – tipologie attività

    In merito all’Avviso 44 Smart si chiede:

    a) in caso di un piano di soli voucher come conteggiamo l’ECONOMICITA’ COSTO ORA FORMAZIONE se essi verranno erogati contemporaneamente?
    ES. 3 voucher da 20 ore –> Valore 600 euro ciascuno.
    Parametro = 1800 € (600 * 3) / 60 ore (20 ore * 3) ? è corretto?

    b) sono ammessi piani composti sia da azioni formative sia da Voucher? Se SI, come dobbiamo calcolare l’economicità?

    Chiarimenti al quesito n. 2 del 19 giugno 2019

    a) Si, il calcolo riportato è corretto.

    b) Nell’ambito dell’Avviso 44 è possibile presentare piani composti in tre modi:

    1. sole azioni formative strutturate;
    2. soli voucher;
    3. azioni formative strutturate e voucher.

    Nell’ultimo caso, nella griglia di valutazione, si prende in considerazione e l’economicità del costo ora formazione come per i piani di sole azioni formative strutturate in quanto il costo ora formazione dei voucher è utilizzato nel solo caso di piani che prevedono esclusivamente voucher.

     

  • Quesito n. 3 del 29/05/2019 - OGGETTO: Piani pluriaziendali – Accordo

     

    QUESITO N. 3 del 19/06/2019

    OGGETTO: Piani pluriaziendali – Accordo

    In merito all’Avviso 44 Smart si chiede:

    dopo aver preso visione dell’Avviso in oggetto, siamo cortesemente a richiedere i seguenti chiarimenti:

    a) La presentazione di piani pluriaziendali non comporta vincoli nello svolgimento di attività formative in comune?
    (es. il Piano pluriaziendale che coinvolga l’Impresa Alfa e l’Impresa Beta può prevedere che i lavoratori di Alfa partecipino al percorso formativo X e i lavoratori Beta al distinto percorso formativo Y?)
    b) ai fini della condivisione sindacale, con riferimento all’ammissibilità del c.d. silenzio-assenso, è assimilata a “raccomandata con avviso di ricevimento” l’invio e mezzo PEC a PEC dell’Organizzazione Sindacale?

    Chiarimenti in merito al quesito n. 3 del 19 giugno 2019

    a) Si, si conferma che non comporta dei vincoli alla partecipazione alle medesime attività formative fermo restando che ci saranno elementi comuni che hanno portato la presentazione del piano pluriaziendale.

    b) Si, si conferma che l’invio tramite PEC equivale all’invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

     

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