FAQ

  • Quesito UNO dell'11 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 11/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 1:

    “In merito all’Avviso in oggetto vorremmo avere delucidazioni circa alcuni meccanismi di funzionamento.
    1) Un’impresa può essere coinvolta in qualità di beneficiaria in un solo progetto o può partecipare anche a più progetti riguardanti differenti tematiche?
    2) Un ente di formazione può proporre più progetti, singolarmente o in ATI/ATS, come capofila o come partner, nell’ambito di questo avviso?
    3) Le beneficiarie non devono aver presentato un progetto con il proprio CF nell’anno 2018 e non devono farlo nemmeno per l’anno 2019. Dal 2020 potrebbero invece tornare formalmente a presentare un piano con il proprio conto ma, visto l’azzeramento di risorse per 3 annualità, questo come si traduce poi concretamente per le varie tipologie di imprese (sottosoglia, soprasoglia, ecc)?
    4) Si parla di eccezione per le neoaderenti…quindi le imprese che rientrano in questo status possono essere beneficiarie in questo avviso e poi quando potranno eventualmente presentare un piano con il proprio CF?
    Per quanto si mantiene lo status di “neoaderente” dal momento dell’adesione a Foncoop?

    Chiarimento al quesito 1 del 12 febbraio 2019

     

    1) Un’impresa aderente al Fondo a norma del capitolo 4 dell’Avviso può partecipare ad un solo piano a valere sull’Avviso 42. Non è ammessa pertanto la partecipazione di una impresa a più piani anche nel caso prevedano differenti azioni tra quelle previste al capito 1.1 dell’Avviso.
    2) Un ente di formazione in possesso dei requisiti di cui al capitolo 3 dell’Avviso può presentare più piani, singolarmente o in ATI/ATS, nell’ambito del presente Avviso.
    3) Le imprese, che risultano beneficiarie di un contributo a valere sull’Avviso del Fondo di Rotazione perderanno le RPA di tre anni (presenti o future). Pertanto non è possibile indicare se nel 2020 le imprese che abbiano ottenuto un contributo a valere sull’Avviso 42, potranno tornare a presentare piani sul Conto Formativo. La possibilità dipenderà dalla presenza di “disponibilità” in Conto Formativo. Si specifica inoltre che solo al momento dell’approvazione del piano a valere sull’Avviso saranno sottratte le tre annualità, pertanto in caso di non approvazione le disponibilità in conto formativo se presenti rimarranno a disposizione dell’impresa.
    4) Le imprese si definiscono “neoaderenti” nei primi 12 mesi di iscrizione al Fondo a norma di quanto stabilito nel Regolamento per la gestione delle risorse in Conto Formativo. Le imprese neoaderenti che partecipano all’Avviso 42 potranno presentare piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2018 nel caso siano presenti risorse già versate.

     

  • Quesito DUE del 12 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 12/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 2

    “La partecipazione all’Avviso 42 preclude o meno la partecipazione al futuro Avviso 43 Fdr?”

    Chiarimento al quesito 2 del 12 febbraio 2019

     

    La partecipazione all’Avviso 42 non preclude la partecipazione ai prossimi Avvisi del Fondo di Rotazione. L’Avviso 42 Strategico “Sviluppo e innovazione del Terzo Settore” è da intendersi integrativo all’interno del Fondo di Rotazione.

     

  • Quesito TRE del 12 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 12/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 3
    “Si chiede una conferma circa la partecipazione all’Avviso 42. Anche in caso di partecipazione di un contratto di rete di cui fa parte una impresa in Conto Formativo vale la regola di non essere beneficiari di piani a valere su Conto Formativo.”

    Chiarimenti al quesito n. 3 del 14 febbraio 2019

    Nel caso in cui il piano sia presentato da un Contratto di rete le imprese – che fanno parte del contratto di rete – inserite come beneficiarie nel piano a valere sull’Avviso 42 non devono essere beneficiarie di piani a valere sul Conto formativo saldo risorse 2016 e 2017.
    Le imprese che fanno parte del Contratto di rete ma non inserite come beneficiarie del piano a valere sull’Avviso 42 possono essere beneficiarie del Conto formativo.
    Tali imprese possono partecipare al partenariato/rete del piano.

     

  • Quesito QUATTRO del 15 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 15/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 4

    “Con riferimento alle imprese che possono partecipare ai piani presentati sull’avviso n. 42, queste devono essere tutte imprese del terzo settore o interessate a diventarle o possono anche essere aziende non del terzo settore che agiscono però in filiera con organizzazioni del terzo settore?”

    Chiarimento al quesito 4 del 15 febbraio 2019

     

    Si conferma che possono partecipare all’avviso 42, in qualità di beneficiarie, le organizzazioni di terzo settore aderenti al Fondo e le imprese, non profit o profit, interessate a cogliere le opportunità offerte dalla riforma anche agendo in filiera o in collaborazione con organizzazioni di terzo settore.

     

  • Quesito CINQUE del 19 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 18/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 5
    1. “Un soggetto accreditato esclusivamente presso la Regione Veneto può presentare un piano per imprese beneficiarie appartenenti anche a regioni differenti dal Veneto pur non avendo l’accreditamento in quelle regioni?

    2. Un progetto con più aziende beneficiarie deve avere un unico regime di aiuto oppure ogni aziende beneficiaria può sceglierne uno?

    3. Esiste un numero di partecipanti minimo a corso o a piano?

    4. Un’azienda beneficiaria di questo avviso perde tutti i soldi accantonati per il Conto Formazione per i prossimi 3 anni?

    5. Per quanto riguarda il partenariato esiste sul sito un format per il preaccordo tra i componenti del partenariato?

    6. Guardando la griglia a pagina 16 dell’avviso, nel caso di presenza del pre-accordo tra i componenti del partenariato e anche della lettera d’intenti si prendono entrambi i punti o avendo il pre accordo i punti sulla presenza della lettera d’intenti non vengono presi?”

    Chiarimenti al quesito 5 del 19 febbraio 2019

     

    1. Come indicato al Capitolo 3 Presentatori e attuatori dell’Avviso “Gli Enti o società di formazione debbono essere accreditati presso la regione di competenza per le attività previste dal piano”.

    2. Come indicato al capitolo 1.5 Regime d’Aiuti del Manuale di gestione dell’Avviso 42 “Nel caso di piani pluriaziendali le imprese beneficiarie non sono tenute ad optare per lo stesso Regolamento”.

    3. Non è indicato nel testo dell’Avviso o nei relativi allegati un numero minimo di destinatari a livello generale di piano o di partecipanti per attività formativa; infatti si riporta al capitolo 8 dell’Avviso che le modalità di erogazione della formazione possono essere utilizzate “… anche attraverso percorsi personalizzati” (come ribadito nella slide n. 18).

    4. Come previsto al capitolo 4 dell’Avviso 42 e nel Regolamento per la Gestione del Conto formativo – aggiornato al 14/02/2019 – al capitolo 5.1: “…tutte le imprese, ad esclusione delle sole “neoaderenti”, che risultano beneficiarie di un contributo a valere sull’Avviso del Fondo di Rotazione perderanno le RPA di tre anni (presenti o future)”.

    5. Non esiste un format di pre accordo; è auspicabile comunque che questo contenga l’indicazione chiara dei componenti della rete, la descrizione dei ruoli e delle funzioni di ciascuno nonché il sistema di relazioni messo in campo per la realizzazione delle attività previste dal piano e che sia debitamente sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti.

    6. All’interno del macro item “Partenariato” della griglia di valutazione è presente il seguente item “Organizzazione del partenariato: descrizione dei ruoli, delle funzioni e dell’ apporto di ciascun partner alla realizzazione degli obiettivi del Piano (allegare lettera d’intenti di tutti i componenti)” pertanto non si prevede un punteggio per la sola presenza di lettere di intenti, considerate in questo item, attestazioni necessarie a supportare quanto descritto nel formulario; invece la presenza del pre accordo tra le diverse parti determina l’attribuzione di ulteriori 2 punti nello specifico item della griglia. In caso di presenza di un pre-accordo questo documento viene considerato altresì a supporto di quanto descritto in relazione al partenariato nel formulario e non sono quindi richieste anche delle lettere di intenti.

     

  • Quesito SEI del 19 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 19/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 6
    1. Si può fare attività formativa individuale?
    2. Le aziende beneficiarie devono poi costituire aule solo interaziendali o si può prevedere anche la composizione di aule aziendali, se necessarie alla realizzazione degli obiettivi del piano?
    3. Rispetto alla rete di partenariato, la lettera di intenti citata nella griglia di valutazione in cosa differisce dal pre-accordo? Posto che la lettera sembra essere un requisito obbligatorio, in caso sia presente il pre-accordo, può essere evitata?
    4. Un soggetto (ad esempio un centro di ricerca) può essere parte della rete di partenariato ed essere anche un soggetto che svolge una parte di attività di ricerca e/o formazione (in delega o come partner di progetto)?

    Chiarimenti al quesito 6 del 19 febbraio 2019

    1. Non è indicato nel testo dell’Avviso o nei relativi allegati un numero minimo di partecipanti per attività formativa; infatti si riporta al capitolo 8 dell’Avviso che le modalità di erogazione della formazione possono essere utilizzate “… anche attraverso percorsi personalizzati” (come ribadito nella slide n. 18).

    2. Non è indicato nel testo dell’Avviso o nei relativi allegati che un singolo percorso formativo previsto nel piano debba essere destinato a lavoratori delle diverse imprese beneficiarie.

    3. Le lettere di intenti dei soggetti coinvolti nella rete sono considerate attestazioni necessarie a supportare quanto descritto nel formulario in merito alla organizzazione del partenariato. Il pre-accordo è un documento sottoscritto dai vari soggetti della rete nel quale vengono descritti ruoli e funzioni di ciascuno nonché il sistema di relazioni messo in campo per la realizzazione delle attività previste dal piano. Nel caso venga allegato al formulario del piano un pre-accordo debitamente sottoscritto non sarà necessario allegare le lettere di intenti.

    4. Si conferma che un soggetto può essere incluso nella rete di partenariato ed anche indicato o come soggetto terzo delegato o partner di progetto nel formulario del piano nei limiti e alle condizioni previste ai capitoli 3.4 e 3.5 dell’Avviso (cfr. slide n. 6).

     

  • Quesito SETTE del 19 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 19/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 7
    In relazione all’Avviso in oggetto nel testo dell’Avviso leggo che le imprese che possono partecipare non devono essere beneficiarie di piani a valere sul conto formativo saldo risorse 2016 con codice C18A16.
    Prima domanda: a cosa fa riferimento questo codice?
    Inoltre nelle slide dell’Avviso viene specificato che possono beneficiare del contributo imprese che hanno partecipato agli avvisi 39 Smart, 40 Complessi Integrarti e 41 Aziendale.
    Seconda domanda: questo vuole dire che le imprese che hanno partecipato ad Avvisi diversi da questi (tipo Avviso 35 Complessi “Inclusione”) non possono partecipare?

    Chiarimenti al quesito n. 7 del 20 febbraio 2019

    Prima domanda: il codice in questione è riportato nel “protocollo” attribuito automaticamente al piano dal sistema informativo del Fondo Gifcoop dopo la validazione di un formulario e identifica il canale di finanziamento e altri elementi ad esso riferiti.

    Seconda domanda: le imprese che hanno partecipato o beneficiato di Avvisi precedenti a quelli indicati nelle slide possono comunque partecipare all’Avviso 42.

     

  • Quesito OTTO del 19 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 19/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 8
    Se un’azienda partecipa all’avviso 42 per un ammontare di 2000 euro di attività, perde la disponibilità nel CF solo fino ai 2000 euro nei prossimi 3 anni o tutte le risorse che maturerà nei prossimi 3 anni? Se matura ad esempio 10.000 euro, perderà 10.000 indipendentemente dal valore delle attività maturate nell’avviso 42?

    Chiarimenti al quesito n. 8 del 20 febbraio 2019

    Come previsto al capitolo 4 dell’Avviso 42 e nel Regolamento per la Gestione del Conto formativo – aggiornato al 14/02/2019 – al capitolo 5.1: “…tutte le imprese, ad esclusione delle sole “neoaderenti”, che risultano beneficiarie di un contributo a valere sull’Avviso del Fondo di Rotazione perderanno le RPA di tre anni (presenti o future)”. L’importo relativo alla “decurtazione” sul conto formativo pertanto sarà costituito dalla somma delle disponibilità aziendali di tre annualità e non è correlato all’importo del contributo ottenuto per il piano approvato a valere sull’Avviso del Fondo di Rotazione.

     

  • Quesito NOVE del 20 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 20/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 9

    Si sta valutando la possibilità di acquistare dei voucher presso università telematiche per alcuni lavoratori di imprese partecipanti all’avviso 42, in particolare vorremmo sapere un master di primo livello rilasciato dall’università come si configura come tipologia di attestato e a quanti punti quindi da diritto nella griglia di valutazione?

    Chiarimenti al quesito n. 9 del 20 febbraio 2019

    L’attribuzione del punteggio verrà effettuata in fase di valutazione del piano secondo quanto previsto dalla griglia di valutazione. Nel piano dovrà essere specificato che tipo di attestazione (crediti formativi o eventuali altre certificazioni) è prevista dall’Università per il master in questione.

     

  • Quesito DIECI del 21 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 21/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 10

    Per quanto riguarda l’accordo sindacale, la delega si può fare anche ad una persona non appartenente all’azienda beneficiaria (ad esempio nel caso di presentazione del piano da parte di un ente, il delegato può essere anche un dipendente dell’ente)?

    Chiarimenti al quesito n. 10 del 21 febbraio 2019

    Si conferma che la delega per la sottoscrizione dell’accordo di condivisione può essere fatta a qualsiasi persona compilando e sottoscrivendo il fac simile di delega reso disponibile sul sito del Fondo nella sezione dedicata all’Avviso.

     

  • Quesito UNDICI del 21 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 21/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 11

    Un soggetto partner in un piano di Avviso 42, può essere contemporaneamente partner anche in un secondo e diverso piano di Avviso 42 presentato dal medesimo presentatore?

    Chiarimenti al quesito n. 11 del 25 febbraio 2019

    Un organismo o società può essere “partner di progetto” in più piani presentati a valere sull’Avviso 42 da un medesimo soggetto o da altri proponenti.

  • Quesito DODICI del 26 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 26/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 12

    Leggendo la parte dei destinatari sull’Avviso 42 e sul Manuale, sembra vengano date indicazioni differenti:
    – Sull’Avviso (pag. 7): 1. Soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative; 2. Dipendenti inclusi apprendisti.
    – Sul manuale di gestione (pag 6): soci lavoratori; lavoratori dell’azienda beneficiaria con contratto di collaborazione a progetto.

    Teniamo conto di entrambi?

    Chiarimenti al quesito n. 12 del 27 febbraio 2019

    Si conferma che i destinatari delle attività formative dei piani sono quelli indicati al capitolo 4 dell’Avviso:
    1. soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (con qualsiasi forma contrattuale);
    2. dipendenti inclusi apprendisti;
    3. lavoratori in ammortizzatori sociali;
    4. lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga;

    Nel Manuale di gestione al capitolo 1.2 vengono ribadite due tipologie di lavoratori ammessi come destinatari e nello stesso capitolo viene fornita una tabella con l’elenco delle “tipologie contrattuali” ammesse per i lavoratori coinvolti.

     

  • Quesito TREDICI del 27 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 27/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 13

    In relazione al partenariato, nella griglia di valutazione vi è un sottocriterio che prevede il coinvolgimento di partner capaci di introdurre all’interno della rete l’utilizzo di prodotti o processi innovativi ad alto valore tecnologico, tra questi vi sono le “start up innovative”. Qualora il partner sia una “PMI Innovativa” capace di introdurre all’interno della rete l’utilizzo di prodotti o processi innovativi ad alto valore tecnologico, va bene lo stesso?

    Chiarimenti al quesito n. 13 del 27 febbraio 2019

    Si conferma che nell’item di valutazione “descrizione di eventuali partner capaci di introdurre all’interno della rete l’utilizzo di prodotti o processi innovativi ad alto valore tecnologico finalizzato allo sviluppo di servizi ad impatto sociale (start up innovative, Social innovation lab centri di ricerca sperimentale/centro di ricerca universitario, digital hub)” si terrà conto anche delle PMI innovative in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.L. n. 3/2015 convertito nella Legge 33/2015 e iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese così come si terrà conto di altri soggetti come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei Competence Center.

     

  • Quesito QUATTORDICI del 27 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 27/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 14

    In relazione all’Avviso 42 Fon.Coop (https://coll.foncoop.coop/fondo-di-rotazione/avviso-terzo-settore/) si richiedono chiarimenti ai seguenti quesiti:

    – le attività formative per i lavoratori possono essere svolte in orario di lavoro, fuori dall’orario di lavoro, in parte entro e in parte fuori orario di lavoro? Che cosa comporta questa scelta per l’impresa di cui sono dipendenti i lavoratori coinvolti nel piano (in termini di costi da inserire nel piano finanziario, cofinanziamento, coperture assicurative)? Ci sono riferimenti normativi specifici?
    – cosa comporta optare per il Regime De Minimis (in termini di cofinanziamento?)
    – durata massima delle attività è 18 mesi?

    Chiarimenti al quesito n. 14 del 28 febbraio 2019

    – Se la formazione si svolgerà in orario di lavoro, fuori orario di lavoro o in parte in orario e in parte fuori orario di lavoro va stabilito di comune accordo tra parte datoriale e rappresentanti dei lavoratori. La formazione svolta fuori orario di lavoro non concorre alla determinazione del Costo dei lavoratori in formazione (cfr capitolo 3.2.f del Manuale di Gestione dell’Avviso 42). Per quanto riguarda le coperture assicurative è opportuno verificare e attenersi a quanto previsto dal CCNL applicato dall’impresa beneficiaria.
    – I regolamenti di De minimis non prescrivono una percentuale di “cofinanziamento” pertanto se si opta per il regolamento di De minimis non è necessario prevedere una quota di costi nel piano a carico dell’ impresa beneficiaria. I regolamenti sono scaricabili dal nostro sito nella sezione dedicata alla normativa comunitaria. Si ricorda, come specificato al capitolo 10 dell’Avviso, che il Costo dei lavoratori in formazione se imputato nel piano è considerato cofinanziamento sia nel caso di applicazione del Regolamento di De minimis che del Regolamento n. 651/2014 relativo agli Aiuti di Stato.
    – Come indicato al capitolo 9 dell’Avviso le attività non formative e formative del piano si devono svolgere nell’arco di 18 mesi che vanno calcolati dalla data di avvio del piano (che verrà imputata in piattaforma) alla data di chiusura. Dalla data di chiusura del piano decorrono 45 giorni di tempo per presentare il rendiconto finale certificato. I termini sopra indicati possono essere prorogati entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite nel predetto capitolo 9 dell’Avviso e nel capitolo 2.3 del Manuale di gestione.

     

  • Quesito QUINDICI del 28 febbraio 2019

     

    È pervenuto in data 28/02/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 15

    In riferimento all’Avviso in oggetto vorrei un chiarimento:
    I soggetti partner descritti nella Griglia di Valutazione (Pag. 16) fanno riferimento esclusivamente alla medesima tipologia di soggetti di cui al paragrafo 3.5 dell’avviso? O anche a soggetti diversi da quelli definiti dallo stesso paragrafo, in grado di apportare un contributo di tipo specialistico? Le attività che possono essere affidate sono solo parte dell’attività formativa e/o anche attività di ricerca?

    Chiarimenti al quesito n. 15 del 1 marzo 2019

    La griglia di valutazione dell’Avviso premia all’interno dei vari item previsti la creazione o il consolidamento di reti di partenariato per l’innovazione sociale. Verrà valutata la composizione della rete e la descrizione di ruoli e funzioni.
    I soggetti della rete possono essere molteplici compresi anche i soggetti terzi delegati e partner di progetto inseriti nel formulario del piano formativo. Nella rete del partenariato possono essere inclusi altresì soggetti per i quali non è previsto un corrispettivo economico ed in questo caso il partenariato si sostanzia con una lettera di intenti o con un pre-accordo.
    I soggetti terzi delegati e/i partner di progetto inseriti nel formulario di presentazione del piano possono non essere coinvolti nella rete di partenariato.
    Le attività che possono essere affidate a soggetti terzi delegati e/o a partner di progetto, come definiti al capitolo 3.4 e 3.5 dell’Avviso, possono essere, nel rispetto di quanto previsto nei predetti capitoli, sia formative che non formative.

     

  • Quesito SEDICI del 5 marzo 2019

     

    È pervenuto in data 5/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 16.

    Un chiarimento in merito al processo di condivisione per l’avviso 42.

    Stiamo lavorando ad un progetto che può coinvolgere un bacino ampio di cooperative sparse sul territorio nazionale (dalle 6 alle 10 di regioni). Volevamo dunque sapere se in presenza di un numero cospicuo di imprese beneficiarie sparse su più regioni – ma appartenenti allo stesso settore – risulta possibile condividere l’accordo al livello settoriale nazionale invece di condividerlo in ciascuna regione.

    Chiarimenti al quesito n. 16 del 6 marzo 2019

     

    In coerenza con quanto definito al capitolo 7 dell’Avviso 42, nel caso il piano coinvolta più imprese appartenenti allo stesso settore ma dislocate in regioni diverse, è ammessa la condivisione del piano con l’organizzazione settoriale nazionale di CGIL CISL UIL.

  • Quesito DICIASSETTE del 6 marzo 2019

     

    È pervenuto in data 6/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 17

    In riferimento all’avviso 42, siamo a chiedere:

    Se una cooperativa è stata beneficiaria sul Conto Formativo saldo risorse 2016 codice C18A16 con un piano, che però al momento è già stato rendicontato.

    Può partecipare all’Avviso 42 o no?

    Chiarimenti al quesito n. 17 del 6 marzo 2019

    Come previsto al capitolo 4 dell’Avviso 42 possono essere beneficiari dell’Avviso soggetti “che non siano beneficiari di piani a valere sul Conto Formativo saldo risorse 2016 con codice “C18A16”…” ; Si intende che il piano a valere sul predetto Conto Formativo sia stato approvato (pertanto non si tiene conto dello stato del piano attuale che può essere avviato ma anche chiuso, rendicontato o liquidato) e che non sia stata effettuata una rinuncia da parte dell’impresa beneficiaria o una revoca da parte del Fondo.

     

  • Quesito DICIOTTO del 6 marzo 2019

     

    È pervenuto in data 6/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 18
    Una impresa/organizzazione/ente che intende aderire al partenariato/rete di innovazione sociale (SENZA essere anche beneficiaria del Piano) può dare la propria adesione a più di un piano?

    Chiarimenti al quesito n. 18 del 6 marzo 2019

    Una impresa/organizzazione/ente può partecipare a più piani nell’ambito dell’Avviso 42 come soggetto coinvolto nel partenariato/rete di innovazione sociale, soggetto terzo delegato e/o Partner di progetto. A norma del capitolo 4 dell’Avviso 42, un soggetto aderente al Fondo può partecipare come beneficiario ad un solo piano sull’Avviso in questione.

     

  • Quesito DICIANNOVE del 6 marzo 2019

     

    È pervenuto in data 6/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 19

    Quesito n.1- I componenti di un’ats devono essere minimo 4?
    Quesito n.2 – Un Ente di formazione può essere componente dell’ats (soggetto presentatore ed attuatore)? Se la risposta è si, come componente dell’ats potrà occuparsi delle attività formative?

    Chiarimenti al quesito n. 19 del 6 marzo 2019

    Quesito 1 – Al secondo comma del capitolo 6 dell’Avviso si precisa che “Sono ammissibili solo piani pluriaziendali con un minimo di 4 imprese beneficiarie…” Il piano può essere presentato (cfr. terzo punto capitolo 3) da un’ATI o ATS di più imprese aderenti ma ovviamente per rispettare quanto stabilito al capitolo 6 nell’ATI o ATS dovranno essere previste almeno 4 imprese beneficiarie.
    Quesito 2 – Un ente di formazione può essere incaricato dalle imprese beneficiarie alla presentazione (e quindi anche gestione e rendicontazione) del piano formativo senza necessità di costituire una ATI/ATS con le imprese beneficiarie. L’ente di formazione deve essere accreditato presso la Regione di competenza per le attività previste dal piano o presso Fon.Coop. L’ente di formazione può svolgere le varie attività formative e non formative previste dal piano anche nel caso sia un componente dell’ATS.

     

  • Quesito VENTI del 7 marzo 2019

     

    È pervenuto in data 7/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 20
    Ci sono elementi minimi da inserire all’interno del pre-accordo di partenariato? A pagina 9 del bando si parla di contenuti, voci di costo, ecc… ma si fa riferimento al contratto, non al pre-accordo.

    Chiarimenti al quesito n. 20 dell’8 marzo 2019

    Come già indicato nella FAQ n. 6 punto 3, “Il pre-accordo è un documento sottoscritto dai vari soggetti della rete nel quale vengono descritti ruoli e funzioni di ciascuno nonché il sistema di relazioni messo in campo per la realizzazione delle attività previste dal piano.”
    A pagina 9 dell’Avviso si fa riferimento al contratto da stipulare tra soggetto proponente e “partner di progetto” che, come ribadito nella FAQ n. 15, potrebbero non essere soggetti coinvolti nella rete di partenariato per l’innovazione sociale.

     

  • Quesito VENTUNO del 13 marzo 2019

     

    È pervenuto in data 13/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 21

    Nell’ambito delle adesioni alla rete/partenariato previsto dall’avviso tutti i soggetti coinvolti devono sottoscrivere il pre-accordo di partenariato o alcuni possono soltanto firmare la lettera d’intenti? Cioè il pre-accordo può coinvolgere in fase di presentazione solo alcuni soggetti (gli altri produrranno solo lettera d’intenti) o se si sceglie questa opzione devono sottoscriverlo tutti?

    Chiarimenti al quesito n. 21 del 14 marzo 2019

    E’ possibile nell’ambito di un piano che non tutti i soggetti coinvolti nella rete sottoscrivano il pre-accordo da allegare al formulario di presentazione. Questo potrebbe essere determinato sia dal fatto che il loro coinvolgimento non è di tipo “attivo” sia perché il loro ruolo potrebbe essere meglio definito nel corso della realizzazione del piano stesso. Il loro interesse per il piano formativo sarà sostanziato da una lettera a conferma di quanto descritto nel formulario del piano.

     

  • Quesito VENTIDUE del 18 marzo 2019

     

    È pervenuto in data 18/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 22
    Nel caso in cui un progetto viene presentato in forma di ATS/ATI, e in cui i soggetti coinvolti nel partenariato si impegnano alla sottoscrizione dell’Ats, questo impegno sostituisce il preaccordo?

    Chiarimenti al quesito n. 22 del 19 marzo 2019

     

    Come già indicato nella FAQ n. 6 al punto 3 e nella FAQ n. 20, “Il pre-accordo è un documento sottoscritto dai vari soggetti della rete nel quale vengono descritti ruoli e funzioni di ciascuno nonché il sistema di relazioni messo in campo per la realizzazione delle attività previste dal piano”. E’ un documento articolato che esplicita gli obiettivi strategici del piano e i soggetti della rete che lo sottoscrivono potrebbero essere anche altri rispetto al proponente e/o beneficiari del piano.
    Il documento di impegno alla costituzione dell’ATI/ATS dei soggetti proponenti del piano emessa dal sistema dopo la validazione del formulario è standard e non prevede la possibilità di riportare nel dettaglio ruoli e funzioni né di inserire soggetti che non siano proponenti (e/o beneficiari) del piano e regolarmente registrati nella piattaforma GIFCOOP.

     

  • Quesito VENTITRÈ del 21marzo 2019

     

    È pervenuto in data 21/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 23
    Un chiarimento sull’utilizzo delle delega nell’avviso 43.
    Nello specifico: il limite delle delega del 30% sussiste anche nel caso di presentazione del piano direttamente da parte dell’impresa beneficiaria o invece non sussiste come nel caso dell’avviso 41?
    Il limite del 30% si applica al singolo soggetto delegato o è possibile che la sommatoria delle attività delegate a più soggetti terzi possa superare il limite del 30% del valore del piano?

    Chiarimenti al quesito n. 23 del 22 marzo 2019

    Al capitolo 3.4 dell’Avviso si indica che la delega a soggetti terzi è subordinata a questa condizione “…che il valore complessivo delle attività delegate non sia superiore al 30% del valore complessivo del piano” (come previsto dalla Circolare n. 1 del 10/04/2019 dell’ANPAL), indipendentemente dalla tipologia di soggetto proponente (anche nel caso di presentazione da parte delle imprese beneficiarie). E’ specificato “valore complessivo” pertanto la sommatoria delle attività affidate in delega a più soggetti terzi delegati non deve superare il limite del 30% del valore del piano.

     

  • Quesito VENTIQUATTRO del 29 marzo 2019

     

    È pervenuto in data 27/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 24
    Nell’avviso 42 è previsto che nelle attività propedeutiche e di accompagnamento siano OBBLIGATORIAMENTE effettuate le attività in presenza con i lavoratori (le attività al punto 2) come ad esempio era sull’avviso 40?
    Al momento della presentazione le attività formative devono essere già tutte progettate nel dettaglio?

    Chiarimenti al quesito n. 24 del 29 marzo 2019

    – Le attività non formative di cui al punto 2 del capitolo 8 dell’Avviso 42 del 08/02/2019 non sono da prevedere obbligatoriamente nei piani formativi.
    – Al momento della presentazione devono essere inseriti nel formulario tutti i percorsi formativi previsti con le relative caratteristiche.

     

  • Quesito VENTICINQUE del 29 marzo 2019

     

    È pervenuto in data 28/03/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 25

    Si pongono le seguenti questioni:
    1) Destinatari/utenti sono anche liberi professionisti a p.iva?
    2) le 4 imprese aderenti sono anche le associazioni di promozione sociale e di volontariato!?
    3) il fondo finanzia solo eventi formativi o anche servizi!?
    4) c’è un limite di budget!?

    Chiarimenti al quesito n. 25 del 29 marzo 2019

    1) I destinatari delle attività formative dei piani sono, come previsto al capitolo 4 dell’Avviso, i seguenti:

    • soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendo una remunerazione (con qualsiasi forma contrattuale);
    • dipendenti inclusi apprendisti;
    • lavoratori in ammortizzatori sociali;
    • lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro. in deroga.

    2) Possono beneficiarie dei piani dell’Avviso 42 organismi aderenti al Fondo al momento della presentazione del piano nel rispetto dei requisiti previsti al capitolo 4 dell’Avviso.

    3) L’Avviso 42 finanzia azioni formative e attività non formative ad esse propedeutiche e successive strettamente integrate per il raggiungimento delle finalità strategiche dell’Avviso come ribadito ai capitoli 2 e 8 dell’Avviso.

    4) I parametri di contributo e i massimali sono riportati al capitolo 10 dell’Avviso.

     

  • Quesito VENTISEI dell'8 aprile 2019

     

    È pervenuto in data 8/04/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 26

    È ammissibile l’utilizzo di voucher che verranno erogati on line? In caso affermativo è comunque valido il vincolo dei 3 voucher nello stesso arco temporale?

    Chiarimenti al quesito n. 26 del 9 aprile 2019

    Per voucher si intende l’acquisto dell’accesso ad un percorso formativo disponibile sul mercato ed erogato da uno dei soggetti ammessi dall’Avviso. Non è previsto un limite sulle modalità di erogazione della formazione per i voucher.

    In ogni caso l’Avviso stabilisce che non si possa prevedere che un medesimo voucher sia fruito da più di tre allievi contemporaneamente. Si precisa inoltre che la piattaforma on line non consente l’indicazione per ogni voucher inserito di un numero di partecipanti maggiore di 3.

     

  • Quesito VENTISETTE del 10 aprile 2019

     

    È pervenuto in data 10/04/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 27

    1. E’ possibile indicare come partner (remunerati a costi reali) soggetti costituenti il fondo quali sindacati e associazioni di categoria?
    1. E’ possibile indicare nel preaccordo (a costo zero) soggetti costituenti il fondo quali sindacati e associazioni di categoria?

    Chiarimenti al quesito n. 27 del 17 aprile 2019

    1. Si, è possibile indicare come partner di progetto come definiti al capitolo 3.5 dell’Avviso le organizzazioni sindacali e/o le associazioni datoriali di emanazione dei soggetti costituenti il Fondo.
    1. Si, possono essere coinvolti nella rete di partenariato e firmare il pre-accordo le organizzazioni sindacali e/o le associazioni datoriali di emanazione dei soggetti costituenti il Fondo.

     

  • Quesito VENTOTTO del 10 aprile 2019

     

    È pervenuto in data 10/04/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 28

    In relazione all’Avviso in oggetto è possibile considerare come destinatari delle attività formative anche componenti del CDA di una Cooperativa sociale beneficiaria, che sono soci ma non hanno contratti di lavoro in essere?

    Chiarimenti al quesito n. 28 del 17 aprile 2019

    L’Avviso al capitolo 4 prevede che i destinatari della formazione siano:
    • Soci lavoratori/lavoratrici di imprese cooperative che prestano la loro attività presso la cooperativa ricevendone una remunerazione (con qualsiasi forma contrattuale).
    • Dipendenti inclusi apprendisti.
    • Lavoratori in ammortizzatori sociali.
    • Lavoratori con contratto di co.co.co. e di co.co.pro in deroga.

    I destinatari delle attività formative devono essere “lavoratori” (che di norma prestano attività lavorativa presso l’impresa aderente in virtù di un contratto di lavoro distinto dal contratto societario) che rientrano in una delle predette categorie.
    Si rammenta che possono essere previsti “uditori” nelle attività formative programmate per i lavoratori destinatari del piano.

     

  • Quesito VENTINOVE del 29 aprile 2019

     

    È pervenuto in data 29/04/2019 – secondo le modalità previste dall’Avviso – il seguente QUESITO N. 29

    Visto che è richiesto anche ai soggetti terzi/partner di firmare digitalmente il documento generato dal Gifcoop, come ci si deve comportare se un soggetto non dispone di firma elettronica?

    Chiarimenti al quesito n. 29 del 30 aprile 2019

    L’Avviso 42 al capitolo 15 punto 6 prevede tra la documentazione di partecipazione:

    “limitatamente ai piani che prevedono soggetti terzi delegati di cui al capitolo 3.4 e/o Partner di progetto di cui al capitolo 3.5 dichiarazione per ogni soggetto direttamente emessa dal sistema on line resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da altro soggetto, inserito nel formulario nella piattaforma on line, legittimato ad impegnarne la volontà;”

    Non sono previste quindi modalità alternative per la sottoscrizione delle dichiarazioni previste.

    Si rammenta che il termine ultimo per inserire e validare le dichiarazioni dei piani formativi previste al capitolo 15 dell’Avviso è stato posticipato al 20/05/2019.

     

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