FAQ
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Quesito n. 1 del 2 luglio 2020
Si chiede se è possibile che all’interno di un piano interaziendale siano inserite imprese con regime di aiuti differenti?
ES. 2 imprese in de minimis e 2 in aiuti di Stato?Chiarimenti al quesito n. 2 del 06/07/2020
Come indicato nel Manuale di gestione al capitolo 1.5 “Nel caso di piani pluriaziendali le imprese beneficiarie non sono tenute ad optare per lo stesso Regolamento.” pertanto le imprese possono scegliere liberamente quale Regolamento applicare per la richiesta di contributo.
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Quesito n. 1 del 1 luglio 2020
È possibile prevedere in fase di erogazione una modalità mista (parte dei partecipanti in aula e parte via webinar)?
Se si come indicarla in fase di progettazione? Va bene la descrizione nel campo dedicato alla descrizione delle attività formative?Chiarimenti al quesito n. 1 del 06/07/2020
Se le ore di un percorso sono già definite parte in aula e parte in webinar è opportuno creare due moduli distinti per modalità di erogazione della formazione.
Se invece viene prevista la possibilità che una lezione possa prevedere opzioni miste di erogazione (ad es alcuni partecipanti e il docente in aula e altri partecipanti collegati da remoto o i partecipanti in presenza e il docente collegato da remoto) è opportuno indicare come modalità di erogazione “aula” precisando nel campo testo questa modalità di organizzazione. In fase di realizzazione del piano per le attività formative con modalità “miste” si seguono le indicazioni riportate nel vademecum “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ DA MODALITÀ “IN PRESENZA” IN WEBINAR” aggiornato al 23 giugno 2020 e pubblicato sul sito. -
Quesito n. 2 del 19 giugno 2020
Alcuni dubbi circa il fac-simile del formulario pubblicato:
1) Nel caso di Piani pluriaziendali, la descrizione del contesto deve essere fatta per ogni azienda?
2) Sempre nel caso di Piani pluriaziendali, la descrizione degli obiettivi e delle finalità del Piano stesso va fatta una volta sola?
3) Nel fac-simile del formulario alla voce “Descrizione attestati…” da compilare nel caso di No alla voce precedente non viene indicato il numero massimo di caratteri.
4) La modalità WEBINAR può essere scelta durante la realizzazione del Piano o se adesso viene indicato Aula non è più modificabile? E viceversa?
5) Se si indica come docente un libero professionista, si può eventualmente poi utilizzare un docente interno?
Chiarimenti al quesito n. 2 del 23/06/2020
1- La descrizione del contesto aziendale si intente per tutte le imprese ma si precisa che il campo descrittivo è uno soltanto in quanto collocato nella scheda “Dati riassuntivi” del formulario come indicato nel fac simile di stampa pubblicato sul sito nella sezione dell’Avviso:
2- Anche in questo caso la descrizione è generale di piano e si specifica che è prevista una sola sezione nella scheda “Dati riassuntivi” del formulario come indicato nel fac simile di stampa pubblicato sul sito nella sezione dell’Avviso:
3- Il campo del formulario all’interno della scheda F1 Attività formativa denominato “Descrizione attestati rilasciati alla fine del percorso non soggetti a riconoscimento formale” è di 500 caratteri.
4- La modalità di erogazione è modificabile in fase di gestione sia con una rimodulazione del piano (laddove necessario) sia senza alcuna rimodulazione se la modalità formativa passa da aula a webinar o viceversa come indicato nel Vademecum “INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TRASFORMAZIONE DI ATTIVITÀ DA MODALITÀ “IN PRESENZA” IN WEBINAR” pubblicato sul sito.
5- E’ possibile modificare il docente previsto in fase di progettazione; si raccomanda la riparametrazione del piano con la modifica della tipologia contrattuale del docente prima della chiusura del piano per poter correttamente procedere alla rendicontazione. -
Quesito n. 1 del 19 giugno 2020
La domanda è la seguente: si può derogare al vincolo del 30% della delega (aumentando quindi la percentuale), nel caso si abbia necessità di coinvolgere società altamente specializzate (ad esempio quelle che operano nell’ambito della digitalizzazione aziendale)?
Chiarimenti al quesito n. 1 del 23/06/2020
Non è consentito nell’ambito dell’Avviso 45 il superamento delle percentuali di affidamenti a soggetti terzi delegati e/o partner per come specificati nell’Avviso.
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Quesito n. 3 del 18 giugno 2020
1. Se un consorzio di cooperative volesse partecipare coinvolgendo alcune coop consorziate e altre non consorziate ma aderenti al Fondo, la forma più adatta sarebbe costituire un’ATI o ATS tra le coop che vogliono partecipare all’avviso? Ci sono altre forme più consone ?
2. In caso di ATI/ATS, il piano va presentato esclusivamente dal soggetto mandatario ?
3. Dalle domande precedenti ci è parso di capire che per l’accordo sindacale è possibile inviare una Pec contenente l’accordo di condivisione sindacale a ciascuna organizzazione entro il 24/06/2020. Qualora non si ottenesse risposta entro il 24/06/2020 si attiva la procedura di silenzio assenso e si carica nel portale la mail e la ricevuta di consegna e accettazione. In caso la risposta affermativa giungesse dopo il 24/06 va caricata o girata al fondo in un secondo momento ?
Chiarimenti al quesito n. 3 del 22/06/2020
1. Nel caso rappresentato si potrebbe procedere con una ATI o ATS tra le varie cooperative beneficiarie o in alternativa tra il Consorzio e le imprese beneficiarie che ad esso non sono associate. L’Avviso prevede a norma del capitolo che l’ATI o ATS non debba essere costituita ma si debba sottoscrivere da parte dei partecipanti una dichiarazione di impregno di costituzione dell’ATI o ATS in caso di approvazione del piano. Resta ferma la possibilità di presentazione del piano da parte di un enti di formazione accreditato per conto di tutte le imprese beneficiarie.
2. Nel caso di costituenda ATI o ATS il soggetto mandatario inserisce il formulario di presentazione nella propria area personale della piattaforma e sottoscrive la domanda di contributo mentre le altre imprese beneficiarie (mandanti) dovranno comunque sottoscrivere la dichiarazione prevista per la beneficiaria e il documento di impegno alla costituzione dell’ATI/ATS emessi dalla piattaforma dopo la validazione. Il soggetto mandatario in caso di approvazione del piano firmerà la convenzione.
3. Si conferma che l’accordo sindacale può essere tramesso tramite PEC;
Per le altre questioni poste si ribadisce quanto previsto dal capitolo 7 dell’Avviso “
“L’accordo sindacale dovrà essere inserito esclusivamente nel formulario on line attraverso la funzione di upload nella sezione specifica (Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all’accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l’invio del cartaceo originale. Ai fini dell’ammissibilità e/o della valutazione non saranno presi in considerazione accordi inviati in altra modalità o oltre il termine di validazione del piano previsto per il 08/07/2020.”
Ed anche quanto specificato al capitolo 11 dell’Avviso:
“NB. Saranno oggetto di valutazione i formulari e gli allegati presenti in piattaforma entro il termine di validazione del piano (termine ultimo il 08/07/2020), pertanto l’eventuale documentazione inviata o inserita in piattaforma oltre tale termine con qualsiasi modalità non sarà presa in considerazione.” -
Quesito n. 2 del 18 giugno 2020
Il corso per “trattoristi” lo inquadrate come formazione obbligatoria per la sicurezza? possiamo inerirlo o rientra nell’ambito escluso dall’Avviso?
Chiarimenti al quesito n. 2 del 22/06/2020
La formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali risulta disciplinata da quanto stabilito dall’art. 73 Dlgs 81/08, dall’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 che definisce le modalità con cui deve essere erogata la formazione e quali sono i soggetti interessati e dal relativo allegato 8 dell’Accordo. Pertanto trattandosi di formazione obbligatoria non risulta ammissibile nei piani formativi finanziabili dall’Avviso 45.
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Quesito n. 1 del 18 giugno 2020
Un chiarimento rispetto alla valutazione dei piani Foncoop 45 Re-Start:
La graduatoria dei piani verrà redatta secondo l’ordine cronologico di presentazione dei piani (fermo restando il raggiungimento dei 600 punti) oppure sarà una graduatoria per ordine decrescente di punteggio, e quindi tutti i progetti verranno valutati dopo l’8 luglio a prescindere dall’ordine di arrivo?Chiarimenti al quesito n. 1 del 22/06/2020
Come indicato al capitolo 6 dell’Avviso 45 “Per la redazione delle graduatorie il Fondo procederà a:
1. collocare in ordine di punteggio per ogni graduatoria regionale i piani idonei (punteggio pari o superiore alla soglia minima);
2. in caso di piani con medesimo punteggio i piani saranno collocati in graduatoria in base al punteggio ottenuto con riferimento al macro item “Qualità progettuale” della griglia di valutazione; nel caso persistano punteggi ex aequo si prenderà in considerazione l’ordine di presentazione dei piani (numero di protocollo);
3. …..”
Pertanto verrà preso in considerazione innanzitutto il punteggio ottenuto dalla valutazione a prescindere dall’ordine di validazione per tutti i piani presentati nell’arco temporale previsto dall’Avviso, ammissibili e idonei (con punteggio minimo di 600 punti); solo in caso di punteggio ex aequo per determinare l’ordine di collocazione in graduatoria si prenderanno in considerazione il sub criterio della “Qualità progettuale” ed infine l’ordine cronologico. -
Quesito n. 2 del 16 giugno 2020
Nel calcolo dell’economicità del costo orario per i piani misti con attività formative e voucher nel conteggio delle ore – usate come base per calcolare il costo orario- va incluso anche il numero delle ore del/i voucher? Esempio piano che prevede 40 ore di formazione e 6 di voucher per avere il punteggio massimo sull’item economicità devo applicare il parametro orario di 109 sulle 40 ore di formazione o su 46 ore formazione + voucher? nei piani misti (attività formative strutturate e voucher) per ottenere come da griglia il massimo punteggio l’ora anche del voucher deve avere un valore inferiore a €110 e non inferiore a €50?
Chiarimenti al quesito n. 2 del 17/06/2020
Nel caso in cui nel piano siano previste sia attività formative strutturate che voucher verrà considerato il solo valore del costo ora formazione così come calcolato dalla piattaforma che non tiene conto dei voucher (quindi non si considera il costo dei voucher e neanche le ore relative). Pertanto nel caso di piani con sole attività formative strutturate (Scheda F1 del formulario) o nel caso di piani misti che quindi hanno anche voucher si considerano i parametri di costo indicati nella colonna di sinistra della griglia di valutazione.
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Quesito n. 1 del 16 giugno 2020
In merito al personale docente che può essere incaricato per lo svolgimento delle attività formative degli avvisi 45 e 46 2020:
L’impresa presentatrice del piano può incaricare persone fisiche come docenti P.Iva o docenti interni all’azienda, dipendenti quindi, per lo svolgimento delle attività di formazione?
Chiarimenti al quesito n. 1 del 17/06/2020
Di norma il personale docente può essere rappresentato sia da personale interno al soggetto presentatore o al soggetto beneficiario del piano che esterno. Nel formulario di presentazione può essere indicata per ogni docente individuato la tipologia di rapporto di lavoro tra dipendente, libero professionista (partita iva) o collaboratore nonché soggetto terzo delegato o partner per come definiti nell’Avviso.
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Quesito n. 1 del 15 giugno 2020
L’avviso “Rilancio” 46 è un avviso di tipo “speciale” (del tipo dell’Avviso 40 SFO o 42 “Terzo settore”) o sarà un avviso per i piani Formativi aziendali “ordinari”?
Chiarimenti al quesito n. 1 del 16/06/2020
Gli Avvisi 45 e 46 sono stati progettati per rispondere al meglio alle esigenze di formazione delle imprese aderenti a seguito di questa emergenza sanitaria ma rientrano comunque nel Fondo di Rotazione pertanto si segnala che:
• per una impresa non sarà possibile beneficiare di entrambi gli Avvisi 45 e 46 (cfr. capitolo 4 dell’Avviso 45);
• è esclusa la partecipazione ad entrambi gli Avvisi alle beneficiarie degli Avvisi 42, 43 e 44 (cfr. capitolo 4 dell’Avviso 45 e atto di indirizzo del CDA del 27 maggio 2020 pubblicato sul sito).
Per quanto riguarda le finalità e le caratteristiche dell’Avviso 46 si rimanda all’Atto di indirizzo del CDA del 27 maggio 2020 pubblicato sul sito.
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Quesito n. 5 dell’11 giugno 2020
Alcune aziende, anche in ATI tra loro, che avevano presentato un piano formativo sull’Avviso 43 e che stanno valutando la possibilità di presentare un piano sull’Avviso 45 possono utilizzare lo stesso accordo di condivisione? Nel caso in cui le imprese applichino più contratti collettivi come è possibile procedere per l’accordo considerando i tempi previsti dal Bando?
Chiarimenti al quesito n. 5 del 15/06/2020
Non sembra possibile utilizzare l’accordo di condivisione relativo ad un precedente Avviso considerando anche che si tratterebbe di un accordo sottoscritto circa un anno fa.
Si precisa che nel caso di imprese che applicano contratti collettivi diversi è comunque considerato ammissibile che il piano sia condiviso con i rappresentati sindacali territoriali o regionali. -
Quesito n. 4 dell’11 giugno 2020
Alcune delucidazioni in merito al bando Re-Start circa gli accordi di condivisione sindacali.
Volevo chiederle se, in riferimento alla pag. 13 del bando, la raccomandata con avviso di ricevimento potesse essere sostituita dall’invio di una pec, con annessa notifica di consegna e accettazione, alle singole rappresentanze sindacali.Chiarimenti al quesito n. 4 del 15/06/2020
Si conferma che l’invio tramite PEC equivale alla spedizione tramite raccomandata pertanto dovrà rispettare il termine del 24 giugno 2020 entro il quale potrà essere inviata la pec.
Si precisa che l’invio della pec deve avvenire da un indirizzo Pec ad un indirizzo pec e in fase di presentazione del piano devono essere allegate copia della mail di accettazione e consegna. -
Quesito n. 3 dell’11 giugno 2020
In riferimento all’avviso 45 Re Start sono a porre i seguenti quesiti:
1) l’avviso cita che “Sono altresì inclusi i lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non sono in servizio; si specifica nel caso di questa tipologia di lavoratori come per quelli in ammortizzatori sociali che l’impresa beneficiaria dovrà assicurare la quota di co-finanziamento privato, se dovuta in base al regime di aiuto prescelto”: significa che se l’impresa che ha lavoratori stagionali non in servizio/in ammortizzatori sociali partecipa opzionando il regime de minimis non devono prevedere il mancato reddito, ma prevederlo solo se scelgono gli aiuti di stato?
2) quali sono le ricadute sulle imprese e sulla progettazione del piano, in termini pratici, introdotte dalla circolare europea sul COVID in merito alla scelta degli aiuti rispetto agli avvisi passati?
3) il fatto che il mese di agosto è escluso dal conteggio dei termini di pubblicazione della graduatoria, significa che è possibile che la graduatoria venga pubblicata a settembre?Chiarimenti al quesito n. 3 del 15/06/2020
1) Si conferma che nel caso di scelta del regime di aiuti de minimis da parte dell’impresa beneficiaria non è richiesta la previsione di un cofinanziamento; nel caso di scelta del regime di Aiuti di Stato (RE 651/2014) l’impresa dovrà invece cofinanziare secondo le percentuali previste. In tal caso si ricorda che il cofinanziamento può essere costituito dal mancato reddito (costo dei lavoratori in formazione se effettivamente sostenuto) ma anche da altre tipologie di costi previste nel budget.
2) Per quanto riguarda la nuova normativa europea relativa ai contributi a titolo di De Minimis sono stati innalzati i massimali di contributo ottenibili dalle imprese come riportato nel Manuale di gestione dell’Avviso.
3) Si conferma che il mese di agosto è escluso dal conteggio dei termini per la pubblicazione degli esiti del bando ma l’impegno del Fondo è quello di operare anche nel mese di agosto per poter pubblicare prima possibile le graduatorie dei piani da approvare.
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Quesito n. 2 dell’11 giugno 2020
È necessario presentare un accordo sindacale con le strutture sindacali del territorio?
Se il piano formativo è per la nostra cooperativa, il rappresentante legale deve sottoscrivere un accordo come le rsu del territorio?Chiarimenti al quesito n. 1 del 15/06/2020
Il piano formativo deve essere condiviso con tutte le organizzazioni sindacali soci costitutivi del Fondo (Cgil, Cisl e Uil) a livello aziendale (RSA o RSU) se presenti, altrimenti territoriali o settoriali (cfr. Capitolo 8 dell’Avviso 45).
Questo è richiesto sia nel caso in cui il piano sia presentato direttamente dall’impresa beneficiaria sia nel caso di presentazione da parte di Ente di formazione o di altro soggetto tra quelli ammessi dall’Avviso. -
Quesito n. 1 dell’11 giugno 2020
Con riguardo all’Avviso 45 si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Un piano aziendale prende un punteggio pari a 50 oppure non prende alcuna premialità?
2. Il piano pluriaziendale implica che tutte le aziende condividano la stessa formazione? Il piano deve prevedere obbligatoriamente solo attività che coinvolgono i lavoratori di tutte le aziende oppure alcune o tutte le attività possono essere rivolte ai lavoratori di una singola azienda pur condividendo i fabbisogni?Chiarimenti al quesito n. 1 del 15/06/2020
Con riguardo all’avviso 45 si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Un piano aziendale prende un punteggio pari a 50 oppure non prende alcuna premialità?
2. Il piano pluriaziendale implica che tutte le aziende condividano la stessa formazione? Il piano deve prevedere obbligatoriamente solo attività che coinvolgono i lavoratori di tutte le aziende oppure alcune o tutte le attività possono essere rivolte ai lavoratori di una singola azienda pur condividendo i fabbisogni?1. l’Avviso premia i piani in base al numero di imprese beneficiarie coinvolte ma è ammesso che il piano riguardi anche una sola impresa; nel caso di singola impresa beneficiaria o di due imprese nella griglia è previsto un punteggio di 50 punti.
2. il piano si definisce pluriaziendale o interaziendale nel momento in cui risultano beneficiari più soggetti aderenti al Fondo; nei piani pluriaziendali sono di norma previsti finalità e obiettivi condivisi dalle imprese beneficiarie ma non è richiesto che ad ogni attività formativa siano indicate come partecipanti lavoratori di tutte le imprese coinvolte così come è ammesso che ci siano attività formative dedicate ai lavoratori di singole imprese beneficiarie. -
Quesito n. 4 del 10 giugno 2020
In merito all’Avviso 45 RE-START le aziende di nuova adesione hanno una premialità di punteggio o no?
Chiarimenti al quesito n. 4 del 15/06/2020
Le imprese neo aderenti possono partecipare all’Avviso ma non è prevista in fase di valutazione nessuna premialità nella griglia di valutazione.
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Quesito n. 3 del 10 giugno 2020
Qualora all’interno di un piano interaziendale ci fossero 4 corsi, è possibile avere 3 corsi interaziendali (con partecipanti provenienti da aziende diverse) ed un corso mono-aziendale (con partecipanti tutti appartenenti ad una unica azienda)? Il piano viene comunque considerato interaziendale?
Chiarimenti al quesito n. 3 del 15/06/2020
Il piano si definisce pluriaziendale o interaziendale nel momento in cui risultano beneficiari più soggetti aderenti al Fondo; nei piani pluriaziendali sono di norma previste finalità e obiettivi condivisi dalle imprese beneficiarie ma non è richiesto che ad ogni i attività formativa siano indicati come partecipanti lavoratori di tutte le imprese coinvolte così come è ammesso che ci siano attività formative dedicate a lavoratori di una singola impresa beneficiaria.
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Quesito n. 2 del 10 giugno 2020
Possono partecipare al bando anche le imprese neoaderenti? È sufficiente il flusso Uniemens? O serve tassativamente cassetto inps aggiornato con adesione FCOP?
Chiarimenti al quesito n. 2 del 15/06/2020
Possono essere beneficiari i soggetti che alla data di presentazione del piano siano aderenti o che abbiano espletato la procedura di adesione al Fondo tramite Uniemens e/o DMAG (cfr. capitolo 4 Avviso 45). Non è richiesto di produrre il cassetto previdenziale al momento della presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui non fosse presente in piattaforma Gifcoop la data di adesione nella sezione della matricola Inps l’impresa neoaderente dovrà inserire nel pulsante Segnala adesione la data in cui ha espletato la procedura di adesione. Sarà cura del Fondo verificare che l’adesione sia andata a buon fine, per ulteriori indicazioni si rimanda a quanto previsto nel capitolo 1.2 del Manuale di gestione.
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Quesito n. 1 del 10 giugno 2020
Rispetto al rapporto tra contributo richiesto e numero di destinatari del piano, se si supera il costo di 650,00 euro a destinatario, non verrà assegnato alcun punteggio ovviamente, ma questo è motivo anche di esclusione del piano?
Chiarimenti al quesito n. 1 del 15/06/2020
No, il piano è ammissibile anche nel caso in cui il rapporto tra contributo e numero di destinatari sia superiore ad € 650,00.
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Quesito n. 3 del 9 giugno 2020
È previsto un numero minimo di partecipanti per ogni corso?
Chiarimenti al quesito n. 1 del 15/06/2020
No, non è previsto un numero minimo di partecipanti per singolo percorso formativo, è possibile effettuare anche formazione individuale.
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Quesito n. 2 del 9 giugno 2020
Ciascuna impresa che presenta un piano sull’avviso 45 può richiedere un contributo max 10.000 euro indipendentemente dal numero di dipendenti in organico?
Chiarimenti al quesito n. 2 del 21/05/2019
Si, l’Avviso 45 non indica un contributo in relazione alla dimensione dell’organico dell’impresa; Si ricorda che sono previste premialità nella griglia di valutazione in relazione al numero di imprese beneficiarie e al rapporto tra contributo richiesto e numero di destinatari previsti.
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Quesito n. 1 del 9 giugno 2020
- Come è possibile verificare in Gif.Coop questa condizione: le imprese beneficiarie siano imprese che abbiano aderito a Fon.Coop – con almeno una matricola – entro il 31/12/2019 e che non abbiano ottenuto un contributo dopo il 1/01/2015 (come risulta dai dati presenti sulla piattaforma GIFCOOP);
- Il bando prevede il coinvolgimento di minimo 2 aziende, giusto?
- Per avere il punteggio massimo della premialità sul numero di imprese beneficiarie coinvolte, bisogna che siano almeno 5 (oltre 4)?
- La graduatoria verrà effettuata sulla base del punteggio conseguito dal piano, minimo 600 punti?
Chiarimenti al quesito n. 1 del 15/06/2020
- L’impresa può verificare nella propria area personale di Gifcoop nella sezione “Gestione Anagrafica”, -Gestione anagrafica/matricole inps/organico entrando nella tab “Matricola INPS” la data di adesione; per quanto riguarda la concessione di contributi i piani eventualmente approvati risultano in “Area progettazione” se presentati direttamente dall’impresa beneficiaria altrimenti si può verificare la sezione “Consultazione piani beneficiarie”.
- l’Avviso premia i piani in base al numero di imprese beneficiarie coinvolte ma è ammesso che il piano riguardi anche una sola impresa; nella griglia di valutazione è previsto che il punteggio aumenti a seconda del numero di imprese coinvolte nel piano formativo.
- Il punteggio massimo nella griglia di valutazione è assegnato nel caso in cui nel piano siano previste almeno 5 imprese beneficiarie.
- La graduatoria dei piani da approvare verrà redatta per singola Regione secondo l’ordine di punteggio ottenuto considerando i soli piani che hanno raggiunto almeno i 600 punti.